Come scrivere un testamento olografico valido non impugnabile?

Il testamento si configura, ai sensi dell’articolo 587 c.c., come un atto di ultima volontà revocabile con il quale una persona (il testatore) dispone delle proprie sostanze in toto o in parte per il tempo in cui avrà cessato di vivere ovvero con il quale detta anche disposizioni di carattere non patrimoniale.

Secondo l’opinione prevalente si tratterebbe di un negozio giuridico e si qualificherebbe alla stregua di un atto:

  • unilaterale, in quanto si perfeziona con la sola manifestazione di volontà del suo autore, costituendo l’accettazione da parte del chiamato all’eredità semplicemente un negozio autonomo, ma non necessario ai fini della piena validità del testamento;
  • non recettizio, poiché la sua efficacia non è assoggettata ad alcun onere di comunicazione ai terzi. Ne consegue che il soggetto chiamato all’eredità acquisisce il diritto di accettarla anche qualora non abbia avuto notizia del testamento o del suo contenuto;
  • personalissimo, non essendo in materia ammissibile l’istituto della rappresentanza;
  • unipersonale, trattandosi di atto esclusivo del suo autore e non essendo, al contrario, ammesso dalla legge il testamento congiunto;
  • formale, essendo previsti dalla legge i vari modi in cui il testamento deve essere necessariamente compiuto ed il cui tratto comune è costituito alla forma scritta a pena di invalidità.

A connotare il testamento concorrono poi le caratteristiche imprescindibili della spontaneità e della revocabilità, in quanto la legge si prefigge di tutelare in uno con la libertà della persona di testare sia di determinarne il contenuto essenziale sia, ulteriormente, di mutare in ogni momento la volontà testamentaria già manifestata.

Nella sostanza, il testamento si qualifica come negozio unitario caratterizzato dall’elemento della patrimonialità.

Come premesso, il testamento è un negozio a forma solenne, il codice civile prevedendo espressamente le forme ordinarie e le forme speciali del testamento.

Tra le forme ordinarie di testamento, insieme a quello per atto di notaio (pubblico o segreto), figura il c.d. testamento olografo.

Il testamento è definito olografo allorquando esso sia scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore, così da potersi interpretare come piena manifestazione di volontà del suo autore.

Orbene, in proposito, l’art. 606 c.c. prevede che dalla mancanza dell’autografia ovvero della sottoscrizione. Dalla mancanza dell’indicazione della data di redazione del documento, invece, sembra farsi discendere semplicemente l’annullabilità dello stesso.

Tutto ciò premesso e considerato, ci si chiede in che modo il testatore possa efficacemente redigere un testamento olografo che non possa in alcun modo essere impugnato.

Innanzitutto, tendenzialmente si esclude che il testamento olografo possa essere impugnato allorché esso sia stato scritto in via esclusiva e per l’intero a mano del testatore, sia sottoscritto in calce e munito (sempre mediante annotazione effettuata a mano) della datazione del giorno esatto in cui è stata effettuata la stesura.

Quindi, affinché un testamento olografo possa essere considerato valido e non impugnabile è necessario che:

  • sia stato integralmente scritto a meno, non importa se in corsivo o in stampatello, dallo stesso soggetto testatore, costituendo il carattere dell’olografia il primo requisito necessario di tale forma di testamento. Da tale primo requisito essenziale deriva che laddove si sia fatto utilizzo, anche in parte, per la redazione di strumenti meccanici o informatici, tipo la macchina da scrivere (anche se l’evenienza assume carattere oggi alquanto anacronistico) ovvero – come oggi più diffusamente – con il pc, il testamento è considerato affetto per l’intero da nullità, anche qualora sia sottoscritto dal testatore di suo pugno e nello stesso modo datato, poiché si correrebbe il troppo elevato rischio di falsificazione del testo. In verità, non ha rilievo nemmeno il supporto fisico sul quale il testamento sia redatto, potendo esso essere scritto di pugno dal testatore su qualsiasi materiale idoneo allo scopo. Infine, sul punto da tempo ormai è assodato l’orientamento in base al quale qualora la mano del testatore nel momento della stesura del testamento sia guidata da una terza persona deve ritenersi escluso il requisito dell’olografia, anche nella denegata ipotesi in cui quanto scritto corrisponda effettivamente alla volontà effettiva dell’autore;
  • deve essere sottoscritto dal testatore e qualora si componga di più pagine la sottoscrizione deve essere apposta su ogni pagina, allo scopo precipuo di far sì che ogni disposizione in esso contenuta sia riconducibile alla volontà del testatore e che si possano creare dubbi interpretativi in merito. Di consueto la sottoscrizione viene apposta in calce, ma nulla vieta, come altresì sostenuto dalla giurisprudenza più recente, che sia apposta anche a lato o in altre posizioni rispetto all’orientamento del documento. Altro aspetto attinente alla sottoscrizione che è in grado di inficiare la validità del testamento attiene, invero, all’ipotesi in cui essa risulti essere falsa. In tale caso la conseguenza è addirittura quella dell’inesistenza del testamento, posto che il vizio è considerato di gravità tale da non consentire nemmeno di poterlo ritenere giuridicamente perfezionato ed esistente;
  • deve indicare in maniera chiara ed inequivocabile i nomi degli eredi chiamati a succedere nella titolarità dei beni del testatore, avendo, comunque, presente che si deve tenere in ferma considerazione la quota di legittima, ossia quella quota di eredità che non è nella disponibilità del testatore e che deve necessariamente essere destinata a soggetti specificamente individuati, come il coniuge, i figli e in casi eccezionali anche gli ascendenti in linea retta. Quello dell’esatta individuazione della quota di legittima e della quota disponibile è, peraltro, uno degli aspetti di più difficile interpretazione e individuazione, sicché potrebbe in proposito essere consigliabile chiedere un parere, prima della redazione dell’atto, ad un esperto in materia successoria, recandosi direttamente presso l suo studio ovvero anche consultando un avvocato online;
  • il testamento olografo deve necessariamente riportare in calce la data in cui è stato redatto ed a pena di nullità devono essere indicati il giorno, il mese e l’anno di riferimento. L’indicazione della data assolve ad una duplice funzione, posto che, innanzitutto, il testatore ha sempre la possibilità di redigere ulteriori testamenti che vadano a sostituire la manifestazione di volontà espressa in quello precedente e consente, quindi di stabilire con certezza quello che esplica efficacia, cioè l’ultimo. Inoltre, può avere rilievo nell’eventualità in cui occorra vagliare se al momento in cui è stato redatto il testamento il testatore fosse effettivamente capace di intendere e volere. Di recente, peraltro, si è iniziato a ritenere ammissibile il ricorso all’indicazione della data per relationem, ossia mediante il richiamo ad una data che, sebbene non espressa secondo i parametri indicati all’inizio del presente punto, sia facilmente individuabile e connotata da certezza assoluta.

I requisiti di cui si è detto debbono essere osservati anche qualora in un momento successivo il testatore decida di riprendere il documento ed apporvi delle aggiunte, in modo che la volontà ad esso sottesa risulti riconducibile all’autore.

Infine e per concludere, appare opportuno sottolineare che, in tempi recenti, si è iniziato a considerare che il testamento olografo possa essere integrato anche da una lettera indirizzata a qualcuno (è il caso del c.d. testamento epistolare). Anche per tale forma, comunque, valgono gli stessi requisiti di forma e sostanza che sono stati esaminati poco sopra.

In definitiva, l’osservanza delle indicazioni codicistiche che si è avuto modo di esporre in questo scritto consente di ritenere che il testamento olografo possa essere considerato pienamente valido ed efficace e non corra il rischio di incorrere nell’impugnazione da parte di eventuali soggetti controinteressati.